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Nuove quarantene e scadenza green pass

Nessuna scadenza per il super green pass da vaccino e nuove regole per le scuole

Con il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, il Governo è intervenuto, tra le altre cose, sulla durata delle certificazioni verdi di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione (booster). Dal 5 febbraio 2022 viene eliminata la scadenza di sei mesi dei green pass ottenuti a seguito del completamento del ciclo vaccinale (dose booster compresa); a seguito di infezione da Covid-19, e successiva guarigione, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, quindi con almeno due dosi, o dopo la somministrazione della dose di richiamo.

ATTENZIONE: Il DL 5/2022 è stato abrogato dall'Art. 1, comma 2, della Legge n. 18 del 4 marzo 2022, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». Si resta ancora in attesa di una nuova normativa che disciplini le tematiche oggetto del DL, in particolare la gestione di misure anti-contagio per il comparto scuola.

“La certificazione verde COVID-19 – si legge nel testo del DL – ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.

Al contrario, chiarisce il testo della norma, per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e non hanno provveduto a effettuare le somministrazioni successive dopo 120 giorni dalla guarigione, la scadenza del green pass rimane di sei mesi, a partire dalla data della guarigione.

GESTIONE POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO

Lo stesso DL 5/2022, rivede, a nemmeno un mese di distanza dall’emanazione, le indicazioni per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico, a partire dai servizi per l’infanzia.

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe: l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe: si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle attività per una durata di cinque giorni, solo nel caso in cui l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLE PRIMARIE

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Durante i 10 interessati dal potenziale contagio, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza, senza obbligo di mascherina. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido omolecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherina di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO e SECONDO GRADO

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe: l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

In questo caso, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è mai considerato il personale educativo e scolastico.

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE QUARANTENE DEI CONTATTI STRETTI

Nello stesso giorno di firma del DL, il Ministero della Salute ha emanato la Circolare 0009498-04/02/2022, dedicata a un aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.

SOGGETTI NON VACCINATI, O CON CICLO VACCINALE INCOMPLETO

Ai sensi del testo della Circolare, la misura di quarantena è ridotta a una durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, per:

La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dei 5 giorni.
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

SOGGETTI CON CICLO VACCINALE COMPLETO

Non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni, in caso di contatto stretto, per soggetti asintomatici che:

Per questi soggetti, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Queste misure si applicano a tutti tranne che ai bambini di fascia 0-6 (indistintamente vaccinati guariti e niente delle precedenti) che di fatto hanno la quarantena di 10 giorni per il rientro scolastico.

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