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Tutele lavoratori fragili

Esteso fino a fine anno il diritto all’assenza da lavoro equiparata a ricovero ospedaliero e allo smart working

Dall’inizio della pandemia da Covid 19 le disposizioni normative in materia di tutele per i lavoratori fragili sono state tantissime, con coperture molto spesso discontinue – salvo poi magari divenire retroattive – e fonti disseminate tra decreti legge, disposizioni ministeriali, circolari Inps, ecc. Per questo abbiamo cercato di fare una sintesi delle misure a tutela dei lavoratori fragili attualmente in vigore, con relativa scadenza.

In primo luogo si ricorda che, ai sensi della Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19. Il tutto a prescindere dal fatto che si siano o meno sottoposte al ciclo vaccinale.

Ma quali sono le tutele attualmente in vigore?

DIRITTO ALL’ASSENZA DA LAVORO EQUIPARATA AL RICOVERO OSPEDALIERO
(prorogato fino al 31 dicembre 2021)

Consiste nel diritto di potersi assentare dal lavoro con equiparazione del periodo di assenza a degenza ospedaliera. Tale periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. La tutela è riconosciuta ai lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la cui prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità di lavoro agile.

Introdotto dal comma 2 dell’articolo 26 del DPCM Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e inizialmente previsto solo fino al 30 aprile 2020, è stato prorogato più volte dai diversi testi di legge che si sono susseguiti in materia. Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili non collocabili in smart working, prevedendo quindi la copertura completa per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il Decreto Sostegni aveva infatti prorogato il diritto all’assenza da lavoro fino al 30 giugno 2021, per poi finire nel dimenticatoio.

La legge n. 133 del 24 settembre 2021, legge di Conversione del cosiddetto Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021),  ha introdotto l’art. 2 ter, che non ha solo prorogato il diritto allo smart working ma ha reintrodotto per i lavoratori fragili il diritto all’assenza da lavoro equiparata a ricovero ospedaliero fino al 31 dicembre 2021, quindi fino alla fine dello stato di emergenza.

Questo significa, in sostanza, la possibilità – fino a fine anno – per tutti i lavoratori fragili pubblici e privati, con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, di assentarsi dal lavoro, vedendosi equiparata la suddetta assenza al ricovero ospedaliero, con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di comporto. 

MESSAGGIO INPS N. 3465 del 13-10-2021

Con il Messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021 l'INPS ha sottolineato e rafforzato quanto già previsto dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021.
È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 - si legge all'interno del Messaggio -  il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2 (ndr. decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Cura Italia), che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n. 171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 - riprende ancora il Messaggio - il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

DIRITTO ALLO SMART WORKING
(prorogato fino al 31 dicembre 2021)

I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Il diritto allo smart working è stato introdotto dal comma 2 bis dell’articolo 26 del DPCM Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione in legge del cosiddetto Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021).

RIEPILOGO

Volendo, dunque, fare un riepilogo dei periodi di validità delle due differenti tutele – assenza giustificata e garanzia di smart working – otteniamo quanto segue:

assenza equiparata a ricovero ospedaliero (con apposito certificato): 17 marzo - 15 ottobre 2020 (ai sensi di DL n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, con proroga inserita nel DL n. 104/2020) + 1 gennaio - 28 febbraio 2021 (ai sensi della Legge n. 178/2020, ovvero Legge di Bilancio) + 1 marzo - 30 giugno 2021 (ai sensi del DL Sostegni) + 1 luglio - 31 dicembre 2021 (ai sensi della Legge 133/2021);

diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di smart working: 17 marzo 2020 – 31 dicembre 2021, senza soluzione di continuità.

TUTELA PER LA QUARANTENA

Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 l'INPS ha fornito importanti informazioni sulla "Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19". Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili” - si legge nel Messaggio - si procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021). La prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

La legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione in legge del Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021), attraverso l’introduzione dell’art. 2 ter, prevede che, per i lavoratori fragili, anche il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020). 

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