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Esenzione vaccinale e super green pass

Prorogata al 28 febbraio la validità dei certificati di esenzione

Con la Circolare 0005125 del 25/01/2022 il Ministero della Salute ha ufficializzato la proroga della durata dei certificati di non vaccinabilità fino al 28 febbraio 2022, salvo che la scadenza non sia prevista dal medico certificatore in una data precedente a tale termine ultimo.

Nello specifico, si legge nella Circolare, i certificati sono prorogati “fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni”.

Ricordiamo che – con una nota del 23 luglio 2021 – il Ministero della Salute ha chiarito che “la Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo”. In seguito, sempre in attesa dell’elaborazione di questa fantomatica “Certificazione digitale dedicata”, la validità dei certificati cartacei è stata ripetutamente prorogata, da ultimo con la recente Circolare citata in premessa.

L’ESENZIONE DA VACCINO EQUIVALE AL SUPER GREEN PASS?

Con la pubblicazione del “Decreto Vigilia”, e l’introduzione di misure differenziate per chi ha green pass o green passa rafforzato (ottenuto tramite vaccino o guarigione, non con tampone), sono molte sono le richieste pervenute allo Sportello Legale OMaR e che ci chiedono di capire se il certificato di non vaccinabilità si intenda come sostituto del solo green pass base o anche del super green pass.

Poco utili, per rispondere a questa domanda, ci sono state le FAQ del Governo  su questo tema.

Purtroppo manca una chiarificazione univoca – e ufficiale – che confermi l’equivalenza tra certificato di non vaccinabilità e super green pass.

Potremmo però, analizzando di volta in volta i testi della normativa, facilmente dedurre che chi non può ricevere la vaccinazione anti Coronaviurs (ed è dotato di apposita certificazione) non è sottoposto alle limitazioni più stringenti. La norma, infatti, se anche non ribadisce ogni volta in maniera esplicita che “sono esentati i soggetti certificati come non vaccinabili”, la maggior parte delle volte richiama il primissimo decreto green pass, in cui venivano identificati chiaramente i soggetti non vincolati al green pass.

Prendiamo come esempio uno dei provvedimenti più recenti, il Decreto Vigilia (DL n. 221 del 24 dicembre 2021) che, all’Art. 5 - Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande, precisa che “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) (ndr ottenute con vaccino o guarigione) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”. Sempre il DL 221, all’Art. 8 - Impiego delle certificazioni verdi Covid-19, specifica che “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) (ndr alberghi, musei, spettacoli, eventi sportivi, ecc) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”.

Come si nota, in tutti questi casi sono citati come esentati dall’obbligo di certificazione verde rafforzata i soggetti previsti dal comma 3 dell’Art. 9-bis del Decreto-Legge 52/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021, ovvero, riprendendo il testo della norma “…soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute”.

DOVE SI ACCEDE SENZA GREEN PASS

In parallelo, probabilmente a fronte degli stessi enormi dubbi rilevati sopra, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il DPCM del 21 gennaio 2022 con l’obiettivo di individuare le “esigenze essenziali e primarie” spesso nominate come la categoria di servizi per cui non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19.

Sintetizziamo di seguito quanto previsto dal Decreto, chiarendo cosa è possibile fare e dove è possibile accedere senza green pass, a partire dal 1 febbraio:

Il controllo del rispetto delle misure previste dal DPCM è demandato ai titolari dei singoli esercizi.

Per esplorare, invece, le differenze previste tra green pass e super green pass, al variare dei colori delle regioni, rimandiamo invece alla lettura della tabella messa a disposizione dal Governo, aggiornata al 18 gennaio 2022.

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