Nella sintesi dell’OMaR le disposizioni principali introdotte prima di Natale e operative, per la maggior parte, fino al 31 marzo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge 221/2021 che - oltre a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 - ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, già in vigore dal 25 dicembre 2021. Il Decreto Legge è stato convertito, con modifiche, dalla Legge n. 11 del 18 febbraio 2022.
Vediamo di seguito, in sintesi, le misure introdotte e quelle prorogate da quello che è stato ribattezzato “Decreto Vigilia”.
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA (Art. 1 e 2)
La scadenza dello stato di emergenza spostata al 31 marzo 2022 porta, come diretta conseguenza, allo slittamento anche delle misure di contenimento che possono essere applicate nelle diverse regioni e province autonome – sulla base del colore associato – e che vanno dalla limitazione degli spostamenti, alla quarantena, passando per l’obbligo dell’uso della mascherina, il divieto di assembramento e tutte quelle misure con cui abbiamo ormai imparato a familiarizzare.
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI (Art. 3)
Dall’1 febbraio 2022, il cosiddetto super green pass (o green pass rafforzato), ovvero la certificazione ottenuta tramite vaccinazione oppure dopo la guarigione da infezione da Covid-19, avrà validità ridotta da 9 a 6 mesi.
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA (Art. 4)
Dalla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2021) fino al 31 gennaio 2022, è re-introdotto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, anche in zona bianca.
Inoltre, fino al 31 marzo, sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto.
CONSUMO DI CIBI E BEVANDE, ACCESSO AD ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE (Art. 5 e Art. 8)
Fino al 31 marzo 2022 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. Ovvero: soggetti che possano provare – tramite esibizione di green pass rafforzato – l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (lett. a)), l’avvenuta guarigione da COVID-19 (lett. b)), l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale (lett. c-bis)); oltre a soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica. A tal proposito si ricorda che, a oggi, la validità delle certificazioni di non vaccinabilità è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022.
Le stesse indicazioni valgono per l’accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
FESTE ED EVENTI DI MASSA (Art. 6)
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Nello stesso periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
ACCESSO VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E HOSPICE (Art. 7)
Dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. In alternativa, l’accesso sarà consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, ma sarà richiesto – in aggiunta – un certificato che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
TEST A PREZZI CALMIERATI O GRATUITI (Art. 9)
Sono prorogate fino al 31 marzo 2022 le agevolazioni sui tamponi per i minori, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, previsti dall’Art. 5 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021.
SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI IN FARMACIA (Art. 12)
La somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico – sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato – è consentita fino al 31 dicembre 2022; con relativo incremento del fondo destinato alla gestione di questo servizio.
MAPPATURA COMPARTO SCUOLA (Art. 13)
Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA (Art. 16)
All’interno dell’Allegato A al Decreto sono inserite tutte i provvedimenti le cui scadenze, previste da normativa precedente, che vengono posticipate al 31 marzo 2022.
Tra queste segnaliamo:
- Proroga piani terapeutici (Art. 9 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020);
- Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 34 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020).
PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI E CONGEDI PARENTALI (Art. 17)
Sono prorogate fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero la priorità allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavorati fragili.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 gennaio), sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Sicuramente un’azione lodevole, peccato per l’efficacia di un mese soltanto.
Viene, inoltre, prorogata fino al 31 marzo la possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9 del Decreto Legge n. 46 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021. “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Il testo completo del Decreto Legge è consultabile a questo link.
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