Anticipato a inizio novembre il calcolo della maggiorazione delle prestazioni che sarà invece applicato a partire dal 1° gennaio 2023
Con la Circolare INPS n. 120 del 26 ottobre 2022, l’Istituto ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022, anche legati al riconoscimento dell’invalidità civile.
ANTICIPO DEL CALCOLO DEI NUOVI IMPORTI
L’Art. 21 del Decreto Aiuti-bis (DL n. 115 del 9 agosto 2022, convertito dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022) aveva stabilito, in via eccezionale, di anticipare, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, al 1° novembre 2022 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.
INCREMENTO TEMPORANEO PER OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
Inoltre, il DL stabilisce, in attesa dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione da applicare dal 1° gennaio 2023, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, il riconoscimento transitorio di un incremento del trattamento mensile ordinario del 2%.
Il suddetto incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia, invece, superiore al predetto importo e inferiore ma inferiore a 2.745,84 euro (ovvero 2.692 euro + 2%), l’aumento è comunque attribuito fino al raggiungimento del predetto limite maggiorato.
LE PRESTAZIONI CHE VERRANNO AUMENTATE
La Circolare 120/2022 chiarisce che l’aumento perequativo di cui al citato Art. 21 del DL 115/2022 trova applicazione anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale.
Dalla Circolare riportiamo di seguito la lista delle prestazioni che saranno interessate dall’aumento del 2%:
- pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- assegno mensile di assistenza, di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- assegno sociale sostitutivo, di cui all’articolo 19 della legge n. 118/1971;
- pensione non riversibile per sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 95;
- pensione non riversibile per ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382;
- indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
- indennità di comunicazione, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità accompagnamento cieco assoluto, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge n. 508/1988;
- indennità speciale, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità di frequenza, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- indennità di talassemia, di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
Per aggiornamento sugli importi di partenza previsti per il 2022 si veda anche Invalidità civile: tutti gli importi previsti per il 2022, e relativi limiti di reddito
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