Importi infortunio e inabilità lavorativa

Ecco quanto previsto dall’INAIL: retribuzione giornaliera, assegno per assistenza e assegni mensili e una tantum

Con il Decreto ministeriale 106 del 9 giugno e il Decreto ministeriale 108 del 15 giugno scorsi, il Ministero del Lavoro ha provveduto a revisionare gli importi previsti per le rendite INAIL relative a prestazioni per infortuni, inabilità e malattie professionali per i settori industria, marittimo, agricoltura.

RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA

Per il comparto industriale, la retribuzione media giornaliera è stabilita in € 84,67 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2022, nella misura di € 17.780,70 e di € 33.021,30.

Per i lavoratori agricoli, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2022, in € 26.837,14.

Per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 47.550,67 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 40.285,99 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 36.653,64 per gli altri ufficiali.

ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2 del DM 106, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, previsto dall’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dal 1° luglio 2022, è fissato in € 585,51.

Ricordiamo che l’assegno per l’assistenza personale è una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita (una delle prestazioni per infortuni, inabilità e malattie professionali sopra descritte) che versano in una o più condizioni menomative. L’assegno costituisce una integrazione dello stipendio e viene corrisposto mensilmente; non è soggetto a tassazione IRPEF e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Durante i periodi di ricovero l’integrazione della rendita viene sospesa.

ASSEGNO UNA TANTUM

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 3 del DM 106, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), previsto dall’Art. 85 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dal 1° luglio 2022, è fissato in € 10.742,76. Questo spetta, inevitabilmente, ai superstiti del lavoratore.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli assegni continuativi mensili, previsti dagli articoli 124 e 235 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono così rivisti:

Inabilità

Importi dal 1/07/2022 settore industria

Importi dal 1/07/2022  settore agricoltura

dal 50 al 59%

€ 328,53

€ 411,50

dal 60 al 79%

€ 460,93

€ 574,23

dall’80 all’89%

€ 855,80

€ 985,85

dal 90 al 100%

€ 1.318,48

€ 1.397,11

100% + a.p.c

€ 1.904,74

€ 1.982,93

Ricordiamo che si tratta di un assegno che spetta a coniuge e figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.

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