Tra i requisiti per accedere al beneficio, lo ricordiamo, è necessaria la convivenza con il familiare assistito
Con la Circolare n. 61 del 6 maggio 2024 l’INPS ha comunicato, tra gli altri, i massimali relativi al 2024 di indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
L’assenza dal lavoro, a fini assistenziali, a cui fai riferimento l’INPS è quella del “congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001”, anche noto come “congedo 104”.
Quando parliamo di “accredito figurativo” intendiamo il conteggio di quei contributi figurativi / “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore, contribuendo al raggiungimento dell’età pensionabile, per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, legata in questo caso all’assistenza di un familiare, e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
LA REVISIONE DEGLI IMPORTI
Come comunicato con la Circolare n. 14/2007, – ricorda l’INPS – il riferimento per il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio è calcolato a partire dall’importo 2001, ovvero 36.151,98 euro, da rivalutare annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Lo stesso beneficio – richiama sempre la Circolare – deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
Proprio questa necessità di revisione è alla base della recente comunicazione INPS, che interviene sugli importi per l’anno 2024.
Ciò premesso, la Circolare contiene due tabelle che contengono i massimali 2024, alla luce della variazione dell’indice ISTAT del 5,4%, già visto in relazione agli importi dei diversi benefici economici legati all’invalidità civile.
Tabella 1: tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD).
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
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A |
B |
C |
D |
Anno |
Importo complessivo annuo |
Importo massimo annuo indennità |
Importo massimo giornaliero indennità |
2024 |
€ 56.585,73 |
€ 42.546,00 |
€ 116,25 |
Tabella 2: importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
retribuzione figurativa massima annua |
retribuzione figurativa massima settimanale |
retribuzione figurativa massima giornaliera |
2024 |
€ 42.546,00 |
€ 818,19 |
€ 116,25 |
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Secondo l'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile […], e il convivente di fatto […]. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
In base a quanto previsto dal comma 5-bis, “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presto assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
Tra i requisiti essenziali necessari per usufruire del beneficio, come si vede, vi sono dunque la convivenza con il portatore di handicap e il rispetto dell'ordine di priorità previsto dalle norme.
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