Precedenze nei trasferimenti, deroghe al vincolo triennale e regole per le certificazioni: le misure previste per garantire il diritto alla cura e alla continuità lavorativa
Cambiare scuola, avvicinarsi a casa, passare a un altro ordine di istruzione: ogni anno, tra marzo e aprile, decine di migliaia di docenti di ruolo presentano domanda di mobilità, la procedura che regola trasferimenti e passaggi di cattedra nel sistema scolastico italiano. Per molti docenti con disabilità o affetti da patologie croniche, la mobilità scolastica non è solo una questione di carriera, ma una necessità legata alla possibilità di curarsi o di conciliare lavoro e salute. Il riferimento resta il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), che stabilisce anche le regole per le situazioni legate a condizioni di salute. Tali condizioni possono beneficiare delle cosiddette precedenze ovvero quei meccanismi che permettono ad alcuni docenti di essere trattati con priorità rispetto agli altri, indipendentemente dal punteggio.
Per il 2026/27, le operazioni di mobilità sono disciplinate dall’Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026. L’Ordinanza richiama l’articolo 13 del CCNI, che dedica un’attenzione specifica ai docenti con disabilità o con necessità di cure continuative, riconoscendo loro una precedenza valida in tutte e tre le fasi della procedura (trasferimenti all’interno dello stesso comune, della stessa provincia o interprovinciali). In particolare, a poter beneficiare delle cosiddette precedenze sono tre categorie: i docenti con disabilità – anche non grave – riconosciuta ai sensi dell’art. 21 della legge 104/92, con invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni nelle prime tre categorie della tabella A allegata alla legge 648/1950; il personale, non necessariamente disabile, affetto da patologie gravi che richiedono trattamenti a carattere continuativo, come la chemioterapia; il personale che rientra nell’art. 33, comma 6, della legge 104/92, ovvero i lavoratori con disabilità in situazione si gravità.
COSA PREVEDE L'ORDINANZA 2026/27
L’ordinanza 43/2026 interviene anche sul tema delle certificazioni mediche, aggiornandone i requisiti in linea con la riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 62 del 2024. Nei territori in cui la sperimentazione è già attiva, le nuove modalità si applicano alle certificazioni rilasciate dal 1° gennaio 2026, mentre nel resto del Paese entreranno in vigore a partire dal 2027. Un altro aspetto importante riguarda il vincolo triennale: di norma, chi ottiene un trasferimento su domanda non può presentare una nuova richiesta per tre anni. Questa limitazione non si applica però ai docenti che beneficiano delle precedenze per motivi di salute, quando la sede assegnata si trova al di fuori del Comune o del distretto in cui si realizza la condizione che dà diritto alla precedenza.
La precedenza non opera, però, in maniera automatica: chi ne ha diritto deve compilare con cura la sezione preferenze territoriali della domanda, perché un’indicazione errata può rendere la precedenza non valutabile. I docenti con disabilità riconosciuta ai sensi dei punti 1) e 3) dell’art. 13 del CCNI possono far valere la precedenza in tutte e tre le fasi. Nella seconda e terza fase, però, devono indicare come prima preferenza il Comune di residenza o un distretto sub-comunale oppure scuole specifiche in quel territorio. L’indicazione sintetica del Comune deve precedere qualsiasi altra preferenza. Per i docenti del punto 2), che necessitano di cure continuative per gravi patologie, la precedenza è legata al Comune dove si svolgono i trattamenti, non a quello di residenza. La prima preferenza espressa deve quindi riguardare scuole o distretti di quel Comune. Nella prima fase, questa precedenza opera solo tra distretti diversi all’interno dello stesso Comune. Se nel Comune di riferimento non sono presenti scuole corrispondenti al ruolo del docente, è comunque possibile indicare un istituto situato in un Comune vicino oppure una scuola con sede amministrativa in un altro territorio ma con un plesso nel comune interessato.
Quanto alla documentazione, la disabilità deve essere certificata dalle commissioni mediche delle Asl competenti, come previsto dall’art. 4 della legge 104/92. Se la commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il docente può ricorrere in via provvisoria a una certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia in questione, in servizio presso l’ASL di riferimento. Per i pazienti oncologici, il termine scende a 15 giorni. Per chi necessita di cure continuative, la certificazione deve indicare sia la regolarità della terapia sia la struttura presso cui viene effettuata.










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