Proposta di legge lavoro malati oncologici e cronici

Attualmente in discussione in XI Commissione Lavoro, la proposta prevedrebbe un congedo e dei permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Legge 104 e dai singoli CCNL

Lo scorso 10 novembre è stata assegnata alla XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati la valutazione della proposta di legge, a prima firma dell’On. Debora Serracchiani (PD), recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. I contenuti della proposta sono quelli del testo licenziato dalla Commissione Lavoro nella scorsa legislatura e sono volti ad assicurare la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L’assegnazione alla neo-composta XI Commissione Lavoro si è reso necessario dal momento che, il decadimento della precedente legislatura ha anche interrotto l’iter di valutazione della proposta di legge, che tuttavia aveva riscontrato già una buona convergenza tra le forze politiche.

La proposta normativa, illustra l’On. Serracchiani nella relazione di presentazione, prende spunto dal caso del giovane Steven Babbi di Cesenatico che, a soli ventiquattro anni, è deceduto dopo una lunga lotta contro il sarcoma di Ewing e che, per il prolungarsi della malattia, si è visto revocare l'indennità di malattia dall'INPS.

Casi come questo metto in luce il paradosso che vede da una parte i progressi della scienza medica, che fortunatamente ha consentito di prolungare la vita di pazienti affetti da malattie oncologiche o da malattie un tempo sconosciute o ritenute incurabili, e, dall'altra, l'arretratezza della disciplina che tutela il diritto del lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro anche in caso di malattia prolungata, il cosiddetto periodo di comporto.

LA NORMATIVA ATTUALE SULLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro – richiama il testo della PDL – è tuttora disciplinato dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562) che dispone che, in caso di interruzione di servizio dovuta a infortunio o malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro per un periodo di tre mesi, se ha un'anzianità di servizio non superiore a dieci anni, o per un periodo di sei mesi, se ha un'anzianità di servizio di oltre dieci anni.

Sulla base di tale disciplina, l'INPS riconosce un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno, agli operai del settore industriale e agli operai e impiegati del settore terziario e dei servizi con contratto a tempo indeterminato, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare.

Una volta scaduto il periodo di comporto, le uniche possibilità per il lavoratore sono rappresentate, laddove previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, dalla richiesta dell'aspettativa non retribuita e, successivamente, dalla fruizione delle eventuali ferie maturate. Se il lavoratore non rientra al lavoro, né dispone di aspettativa o ferie, è facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento, senza necessità di alcuna motivazione ulteriore rispetto al superamento di tale termine. Si tratta ovviamente di una facoltà e non di un obbligo per il datore di lavoro.

Come si può agevolmente constatare, – mette in luce l’On. Serracchiani – si tratta, in ogni caso, di circostanze e soluzioni che rendono ancor più precaria e gravosa la condizione di lavoratori che già sono pesantemente colpiti nel bene primario della salute e che, soprattutto, denotano un inaccettabile anacronismo del nostro ordinamento, che non sembra tener conto dei progressi della scienza medica.

IL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE LA PROPOSTA DI LEGGE

L'Associazione italiana registri tumori stima che in Italia, ogni giorno, si scoprano circa mille nuovi casi di cancro, 377.000 nuove diagnosi di tumore ogni anno, di cui 195.000 riguardano uomini e 182.000 donne. Sono 3 milioni e mezzo le persone, di cui circa un terzo in età lavorativa, che sopravvivono dopo la diagnosi di tumore, con un incremento del 37% rispetto a dieci anni fa, secondo i dati forniti dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia.

Ci sono, poi, oltre alle oncologiche, anche le malattie croniche invalidanti – si pensi all'endometriosi – che spesso sfuggono ai riflettori e all'attenzione diffusa e che, non di rado, non sono sufficientemente riconosciute, oltre che nella loro dimensione invalidante, anche rispetto a quello che rappresentano dal punto di vista dell'impatto relazionale, psicologico e sociale e che, in molti casi, finiscono con l'attivare o ampliare disuguaglianze e marginalità preesistenti.

Di fronte alla malattia che irrompe nella quotidianità del lavoratore, – sottolinea l’On. Serracchiani – quel sistema solidaristico e di protezione sociale a cui fanno riferimento gli articoli 32 e 38 della Costituzione dovrebbe esplicitare al meglio la propria azione. Le malattie oncologiche e quelle croniche e invalidanti richiedono, oltre a una cura medica, un intervento del sistema di protezione e promozione sociale, che sia comprensivo, totale, ampliato e universalistico.

IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CONGEDO AGGIUNTIVO DI 24 MESI

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche – prevede la proposta di Art. 1 – possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.

Per i lavoratori autonomi, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

PERMESSI PER VISITE, ACCERTAMENTI E CURE

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti.

Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.

LA PLATEA DEGLI INTERESSATI

Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi.

La certificazione delle malattie è, in ogni caso, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

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