Indennità economica Legge 104

Invariati i valori massimali già indicati nella circolare n. 55 del 20 aprile 2020, rivisto l'importo giornaliero 

Con la Circolare n. 68 del 22 aprile 2021 l'INPS ha comunicato, gli importi massimi per il 2021 di indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 34 comma 3 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Come comunicato con la Circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Sulla base di questa procedura di calcolo, stante la succitata variazione dell’indice ISTAT del -0,3% e tenuto conto di quanto disposto al comma 287 dell’Art. 1 della Legge n. 2018 del 28 dicembre 2015, restano fermi, per l’anno 2021, i valori, già indicati nella circolare n. 55 del 20 aprile 2020, relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e al valore massimo dell’indennità economica annuale (v. tabella 1). Si confermano altresì gli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale (v. tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti. Si rideterminano, invece, non essendo il 2021 un anno bisestile, i valori massimi dell’indennità economica giornaliera (tabella 1) e della relativa contribuzione figurativa (tabella 2).

TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2021 € 48.737,86 € 36.645,00 € 100,40

 

TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera
2021 € 36.645,00 € 704,71 € 100,40

 

Leggi anche Legge 104: che cos'è e come si ottiene l'accertamento dell'handicap

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla Newsletter per ricevere Informazioni, News e Appuntamenti di Osservatorio Malattie Rare.

Sportello Legale OMaR

Tumori pediatrici: dove curarli

Tutti i diritti dei talassemici

Le nostre pubblicazioni

Malattie rare e sibling

30 giorni sanità

Speciale Testo Unico Malattie Rare

Guida alle esenzioni per le malattie rare

Partner Scientifici

Media Partner


Questo sito utilizza cookies per il suo funzionamento. Maggiori informazioni