Disabilità, il nuovo decreto su legge 104 invalidità civile e progetto di vita

Ecco le nuove regole per le valutazioni di base, la rivedibilità, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita

Il decreto legislativo approvato definitivamente il 15 aprile 2024 ha introdotto delle importanti modifiche a diverse normative nazionali riguardanti disabilità, prestazioni sociali e normative per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con disabilità.
Il decreto, il cui titolo è  «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» entrerà in vigore dal 30 giugno 2024, ma prevede che alcune disposizioni siano applicate dal 10 gennaio 2025.

Inoltre, per tutto il 2025, sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e valutazione multidimensionale. Il provvedimento (qui lo schema diffuso in questi giorni) è strutturato in 35 articoli che sintetizzeremo di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività.

LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ

In prima battuta il decreto modifica la definizione di «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Tale definizione va a sostituire il concetto di “persona handicappata”, ormai considerato obsoleto ai sensi della normativa internazionale.

La parola “handicap” viene ovunque sostituita dalle parole “condizione di disabilità”, mentre le parole "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

LE LEGGI CHE VENGONO MODIFICATE

La prima normativa che viene modificata è dunque la Legge 104/22, nella definizione sopracitata e nelle procedure per l'assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.

Le altre principali normative che vengono modificate dal decreto sono le seguenti:

  • Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Modifiche relative agli accertamenti dell'invalidità civile.
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381 - Modifiche agli accertamenti per cecità e sordità civile.
  • Legge 24 giugno 2010, n. 107 - Modifiche relative agli accertamenti per la sordocecità.
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Integrazione delle disposizioni per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel nuovo sistema di valutazione.
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Modifiche alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 - Aggiornamenti sui criteri per la concessione di assistenza protesica sanitaria e riabilitativa.

LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104: QUANDO LE PAROLE CONTANO

L’articolo 3 della Legge 104 viene modificato in modo sostanziale. Da ora in poi la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini dell’ICF, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La rubrica dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituita dalla seguente: «Persona con disabilità avente diritto ai sostegni».

Le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite ai soggetti indicati nel comma 1, sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato».

Le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo»

LA VALUTAZIONE DI BASE, ECCO COME CAMBIERÀ

La definizione della valutazione di base è stabilita testualmente dal decreto, che la definisce «il procedimento preordinato ad accertare la condizione di disabilità, partendo dall’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità». La valutazione è necessaria al fine di consentire l’accesso agli interventi, benefici e sostegni di intensità lieve, media, elevata o molto elevata.

Il legislatore delegato scandisce le fasi del procedimento per la valutazione di base che si attiva con la richiesta, a cura dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale (oppure del tutore o amministratore di sostegno) e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo.

È possibile, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, fare richiesta di valutazione sulla base degli atti. Tuttavia nel caso in cui la Commissione medica locale lo ritenga necessario, ha facoltà di disporre la visita di accertamento e di richiedere un’integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni.

Nel caso di richiesta di valutazione sugli atti sarà necessario trasmettere l’intera documentazione, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l’intera documentazione, compreso il questionario WHODAS.

Le modalità di somministrazione saranno indicate dall'INPS. Il richiedente avrà comunque la possibilità di trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.
La valutazione di base si svolgerà in un’unica visita collegiale ed è affidata all’INPS in via esclusiva.

LE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE E L’ELIMINAZIONE DELLA RIVEDIBILITÀ

L’articolo 9 del decreto stabilisce la composizione delle commissioni di valutazione.

Le commissioni si comporranno di due medici nominati dall’ INPS, di un componente ai sensi del comma 4 [un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuata in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione] e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni saranno presiedute da un medico INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’INPS nominerà, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

Nel caso di minori, è previsto che almeno uno dei medici nominati da INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, in presenza delle condizioni individuate ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico.

Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, saranno individuate nel medesimo certificato la necessità e l'intensità dei sostegni, nonché gli eccezionali casi in cui prevedere la rivedibilità, e il relativo periodo di validità del certificato.

Dal decreto non si evince però quali siano questi casi eccezionali, che, come sottolineato da Alfredo Petrone, segretario nazionale settore FIMMG Inps, durante questo servizio di TG Sanità, dovrebbero includere le patologie oncologiche (alla luce delle nuove terapie che si stanno rendendo disponibili), ma sicuramente non solo queste. Il decreto non cita inoltre esplicitamente le procedure relative alle richieste di aggravamento, non è chiaro dunque se le procedure per tale richiesta continueranno ad essere possibili.

Secondo il decreto il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni e, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche, entro quindici giorni, e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo. Il suddetto termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, su richiesta, per conseguire l’integrazione documentale o gli approfondimenti richiesti.

Nel frattempo però le persone affette da patologie gravi e invalidanti non dovranno più attendere l’esito dell’accertamento relativo al riconoscimento della disabilità per poter richiedere e ricevere le prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali: sarà sufficiente il solo certificato medico.

IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l’inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue anche la tutela dell’accomodamento ragionevole ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilità della richiesta dell’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

L’INVALIDITÀ CIVILE CONTINUERÀ A SEGUIRE LE TABELLE

Per quanto riguarda la valutazione dell’invalidità civile resta in vigore l’impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, che dovranno essere elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze ed acquisizioni scientifiche.

Il decreto non cita esplicitamente chi dovrà redigere tali tabelle, con quali tempistiche, quali patologie o gruppi di patologie saranno inclusi e le modalità specifiche di redazione delle stesse.

L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Il decreto introduce il concetto di accomodamento ragionevole, definito a livello Europeo dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE, quale principio volto a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, secondo il quale il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire l’accesso al lavoro. Allo stesso modo, il considerando 20) della medesima Direttiva tenta di fornire una definizione di “ragionevole accomodamento” con “misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione della disabilità, ad esempio, sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento”.

Al fine di riconoscere l’accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il decreto dispone:

«Art. 5-bis. (Accomodamento ragionevole)

«1. Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.».

IL PROGETTO DI VITA  E LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Il decreto sancisce il diritto, per le persone con disabilità, a richiedere l’attivazione del cosiddetto PROGETTO DI VITA. Il Progetto di vita è definito come “strumento di accompagnamento nella vita delle persone”

Il decreto individua, nel Capo III, tutte le definizioni e gli strumenti necessari per rendere effettiva questo nuovo strumento che “individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono altresì comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza”.

Il decreto, che determina una lunga serie di regole e parametri per l’applicazione del progetto di vita stesso, introduce il concetto di “valutazione multidimensionale”, un processo globale e dinamico interdisciplinare volto a identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale di una persona.

Ad effettuare la valutazione multidimensionale saranno (come stabilito dall’articolo 24), le unità valutative multidimensionali, che dovranno essere composte, insieme alla persona con disabilità (o all’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri) da una serie di figure professionali ora stabilite per legge.

L’intero procedimento di valutazione, fondato sull’approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD, è ora normato. Sarà inoltre garantita la continuità dello stesso progetto, anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP)

Il decreto approvato lo scorso 15 aprile in Consiglio dei Ministri si accompagna ad un ulteriore provvedimento di attuazione della Legge Delega sulla Disabilità che istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a favore delle persone con disabilità. Ricordiamo che la Cabina di regia, composta da rappresentanti istituzionali e del terzo settore, sarà responsabile di:

  • Identificare le prestazioni essenziali per le persone con disabilità.
  • Proporre linee guida per l’individuazione dei LEP, includendo il progetto individuale di vita come livello essenziale.
  • Coordinare l’integrazione dei LEP con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e garantire la piena applicazione delle tutele previste per le persone con disabilità.

 

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