Congedo e malattia figlio 2026

Maggiorazioni all'80% della retribuzione, limiti di età e deroghe per la disabilità grave

L'attuazione delle misure a sostegno della genitorialità previste per l'anno 2026 definisce un quadro di tutele economiche rafforzate, grazie alle misure previste dalla legge di Bilancio 2026, e i cui dettagli operativi sono stati confermati dall'INPS attraverso il Messaggio 251/2026. Per i genitori di minori con malattie rare o croniche, la novità centrale risiede nel potenziamento dell'indennità per i periodi di astensione dal lavoro, una misura che punta a ridurre l'impatto finanziario sui caregiver.

L'INNALZAMENTO DELL'INDENNITÀ ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE

Per tutto l’anno solare 2026, l'indennità per il congedo parentale sale all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un mese aggiuntivo. Il calcolo viene effettuato sull'ultima busta paga precedente l'astensione, includendo i ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive.

Il beneficio è circoscritto ai casi in cui il congedo venga fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Esaurita questa quota, l'indennità scende al 60% della retribuzione per un ulteriore mese e successivamente al 30%, soglia che rimane lo standard fino al compimento dei 12 anni del minore. Queste maggiorazioni si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata.

MALATTIA DEL FIGLIO E ASSISTENZA NELLE PATOLOGIE CRONICHE

Un punto critico per le famiglie riguarda la gestione della malattia del figlio. Per i minori di età superiore ai 3 anni, la legge non prevede un'indennità economica a carico dello Stato: l'assenza è giustificata, ma non retribuita, garantendo esclusivamente la contribuzione figurativa e la conservazione del posto fino agli 8 anni.

Tuttavia, il quadro normativo presenta eccezioni strutturali per la disabilità grave (Art. 3, comma 3, L. 104/92):

·        prolungamento del congedo parentale: i genitori di bambini con disabilità grave possono prolungare il congedo fino a un massimo di 3 anni totali (inclusi i periodi ordinari), da utilizzare entro il dodicesimo anno di età;

·        limiti dell'indennità: la maggiorazione all'80% della retribuzione prevista per il 2026 si applica solo ai periodi di congedo "ordinario" (i primi mesi). Il prolungamento oltre le soglie standard rimane indennizzato al 30% della retribuzione, salvo condizioni migliori previste dai singoli Contratti Collettivi (CCNL);

·        alternatività: i genitori non possono fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo e dei permessi orari/giornalieri della Legge 104 per lo stesso figlio.

L'ANALISI TECNICA: LA CRITICITÀ DEI CODICI E L'EFFETTO SOSTITUZIONE

Secondo l'analisi tecnica pubblicata dagli esperti di IPSOA (ente di riferimento per l'editoria professionale in ambito giuridico e del lavoro), l'attuale sistema di gestione delle assenze presenta una criticità operativa rilevante per chi assiste pazienti rari. Nelle procedure di invio dei certificati telematici non esiste infatti un codice specifico che identifichi la "malattia rara" come causa di astensione con tutele economiche rafforzate.

Questa lacuna normativa spinge spesso i genitori a utilizzare il congedo parentale (indennizzato all'80% della retribuzione nel 2026) in sostituzione del congedo per malattia del figlio, che sopra i 3 anni risulterebbe privo di copertura economica. Si configura così un "effetto sostituzione" dove un diritto nato per la genitorialità generica viene consumato per sopperire alla mancanza di indennizzi specifici per le patologie croniche.

Il potenziamento all'80% resta una misura temporanea per l'anno in corso: i periodi di assistenza programmati dal 2027 potrebbero subire una drastica riduzione del sostegno economico se la norma non verrà resa strutturale.

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