Appello dell’OMaR al CTS, urge chiarire come ottenere il certificato di non vaccinabilità
“Non sono no-vax, ma non possono fare il vaccino”. È questa la condizione di chi ha avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose, come una reazione allergica alle componenti del vaccino stesso, di chi ha avuto un parere negativo dal proprio medico a causa di patologie pregresse ma anche, e soprattutto, di tutti quei malati rari e cronici che, per via della loro patologia, non hanno la possibilità di accedere alla vaccinazione. Tutte queste persone, oltre a dover fare affidamento soltanto sull’immunità di gregge, al momento non hanno modo di richiedere l’ormai famosa certificazione verde – il green pass - che consentirebbe un maggior ritorno alla mobilità e alla normalità. Secondo la normativa attuale non potrebbero accedere in diversi luoghi al chiuso: piscine, palestre, ristoranti, bar, teatri, cinema. Quale sarà la loro sorte?
In attesa della riunione del CTS, prevista per il prossimo giovedì 5 agosto, che dovrebbe andare a definire i criteri di certificazione alternativa per i non vaccinabili, tutte le informazioni attualmente a disposizione sono contenute nel Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021.
Come abbiamo già avuto modo di vedere il green pass è stato introdotto già prima del DL Covid (Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021) e, attraverso l’Art. 9 del DL 52/2021, sono certificazioni considerate valide per l’ottenimento del green pass:
- le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari.
LE IPOTESI DI ESENZIONE DAL GREEN PASS
A livello generale, nell’ordinamento italiano è il DL 73/2017 a regolamentare l’obbligo vaccinale e i relativi criteri di non vaccinabilità. Il comma 3 dell’Art. 1, infatti, stabilisce che “le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”.
Come abbiamo già avuto modo di vedere, ai sensi di quanto previsto da un’apposita nota del Ministero della Salute, la Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. In questa seconda categoria rientrano anche le persone affette da diverse patologie, tra cui gli immunodepressi e coloro che soffrono di gravi allergie ai farmaci o al cibo. Finché la certificazione digitale alternativa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. Mancano tuttavia, a oggi, indicazioni operative su chi siano i clinici a cui è demandato il compito di rilasciare questa certificazione: forse i medici di medicina generale? Forse lo specialista di patologia? Il Ministero non precisa nulla e tra i pazienti c’è grande smarrimento.
LA PROSPETTIVA DI UNA CERTIFICAZIONE ALTERNATIVA
Una semplice certificazione medica non è tuttavia misura sufficiente nel lungo periodo, poiché non si può certo “delegare” agli esercenti il compito di interpretare e validare certificazioni cartacee facilmente falsificabili, difficilmente intellegibili e non certo adeguate per un compito tanto delicato (oltre a tutto quanto concernente la privacy dell'utente, ovviamente). Per questo ci si attende una integrazione del Green Pass che possa coprire anche questa casistica ulteriore, fin qui esclusa dalle precedenti prescrizioni.
Il Governo e l’Istituto Superiore di Sanità sembrano essere al lavoro per stilare una lista delle patologie che permettono l’esenzione dalla vaccinazione e quindi l’esenzione da green pass.
Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, ha affermato: “Stiamo valutando i casi di esenzione dal Green Pass e direi che sarà indispensabile mettere a punto una circolare in tempi brevissimi, entro il 5-6 agosto”. Ma la data si avvicina e ancora non è stata presentata alcuna soluzione per queste categorie.
Al di là di questa lista di patologie e dei dettagli sulla certificazione alternativa, la criticità maggiore che lo Sportello Legale di OMaR ha avuto modo di rilevare a partire dai quesiti ricevuti dai lettori, è legata proprio alla modalità di attestazione di non vaccinabilità.
Se il Comitato Tecnico Scientifico dovesse far riferimento al già citato Decreto legge 73 del 2017 verrebbe da dare per scontato che sarà il medico di medicina generale a certificare la non vaccinabilità, ma è altrettanto vero che nella nota ministeriale al momento non viene fatto alcun riferimento sul punto. Il rischio è che si ripeta quanto già accaduto per le certificazioni attestanti il diritto all’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori fragili, introdotta dal comma 2 dell’Art. 26 del DPCM Cura Italia, senza specificare quale medico (se il medico di famiglia o lo specialista) fosse idoneo a rilasciare il certificato, generando moltissima confusione. Ci auguriamo quindi maggior chiarezza per i non vaccinabili con indicazioni precise che contengano dettagli sul clinico a cui rivolgersi, evitando di innescare l’ennesima confusione nei malati rari e cronici.
AGGIORNAMENTO DECRETO LEGGE N. 111 DEL 6 AGOSTO 2021
Il 7 agosto è entrato in vigore il DL 111/2021 dedicato a "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti". Quest'ultimo interviene sul citato Art. 9 del DL 52/2021 integrandolo con l'Art. 9-ter "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario". Quest'ultimo introduce l'obbligo di certificazione verde per "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari" ma precisa, al comma 3, che le disposizioni "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".
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