Previsto anche un nuovo fondo per la disabilità ma bisognerà attendere i decreti attuativi. Scadenza per la richiesta del Reddito di Emergenza fissata al 30 aprile 2021
Nella serata di venerdì 19 marzo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato, durante una conferenza stampa con i Ministri Franco (Economia e Finanze) e Orlando (Lavoro e Politiche Sociali), le nuove misure inserite nel cosiddetto Decreto Sostegni - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021). Col la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 69 del 21 maggio 2021 il Decreto è stato convertito in maniera definitiva. A questo link è disponibile il testo coordinato e completo.
Ecco tutte le novità previste nel DL Sostegni spiegate dallo Sportello Legale di Osservatorio Malattie Rare.
“Questo Decreto – ha spiegato Draghi – è una risposta significativa e molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale, ma è il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento complessivo di 32 miliardi di euro, che rappresentano lo scostamento di bilancio approvato dall’amministrazione Conte”.
Il DL – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – è complesso, si rivolge a un'ampia platea di categorie, ma i capisaldi sono l'aiuto alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro la povertà. L'obiettivo è dare più soldi possibili a tutti, quanto più velocemente possibile.
Vediamo si seguito quali sono le misure che vanno a toccare le categorie più fragili dei cittadini, come le persone con disabilità e i malati rari.
ARTT. 11 e 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI EMERGENZA
Il comma 2 dell’Art. 11 introduce un’importante modifica nel diritto al percepimento del Reddito di cittadinanza. Prevede, infatti, che per l'anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Il comma 1 dell’Art. 12 riconosce l’erogazione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, del Reddito di emergenza per i nuclei familiari in maggiore difficoltà economica. Le modalità e gli importi sono analoghi a quelli di un anno fa, stabiliti dal DL n. 34 del 19 maggio 2020, che abbiamo raccolto nell’articolo Post-Coronavirus: fondi per disabilità e non autosufficienze, ecco tutti gli stanziamenti.
Possono fare richiesta di REM i nuclei familiari che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- tutto quanto già previsto dell’Art. 82 del DL 34/2020,
- un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore alla soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 dell’Art. 82 del DL 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di una mensilità d’affitto, come dichiarata ai fini ISEE,
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito Reddito di cittadinanza.
Con il Messaggio n° 1378 del 01/04/2021 l'INPS ha comunicato le prime indicazioni relative alla presentazione della domanda.
La Circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021 recepisce le novità introdotte relativamente ai requisiti richiesti per l’accesso al REM e a una nuova categoria di beneficiari. Nella circolare sono illustrati nel dettaglio i requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali richiesti. La circolare ricorda, inoltre, che la domanda di REM deve essere presentata all’INPS da uno dei componenti del nucleo familiare, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2021.
Il Decreto Sostegni bis (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), dedicato a "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha rinnovato la possibilità di richiedere il Reddito di Emergenza anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Con Comunicazione del 15 giugno 2021 l'INPS ha comunicato la ri-apertura delle domande - da eseguire sempre tramite procedura online - a partire dall'1 e fino al 31 luglio. Con successivo messaggio l’Istituto fornirà ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.
ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
Il diritto all’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori fragili – introdotta dal comma 2 dell’Art. 26 del DPCM Cura Italia –, attualmente valida fino al 28 febbraio, è prorogata fino al 30 giugno 2021. La copertura, inoltre, diviene retroattiva non solo per il periodo compreso tra i 1 marzo e la data di effettiva operatività della norma ma anche per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 1 gennaio 2021, di cui Osservatorio Malattie Rare aveva già segnalato il “buco” di copertura.
Un’altra fondamentale integrazione, su cui lo Sportello Legale ha ricevuto moltissimi quesiti, finalmente chiarisce una volta per tutte che i periodi di assenza dal servizio equiparati a ricovero ospedaliero non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità o accompagnamento.
I lavoratori interessati dalla disposizione – si legge nella Relazione Illustrativa che accompagna il testo del Decreto – sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Viene altresì prorogata al 30 giugno la disposizione di cui al comma 2-bis sempre del Cura Italia, in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero per il lavoratori fragili non collocabili in smart working. La copertura completa è ora prevista per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Vi invitiamo ad approfondire qui Lavoratori fragili: arriva dall’INPS la tutela retroattiva. Giustificate le assenze dei dipendenti
Nonostante una generale revisione della normativa legata all'emergenza, non si rileva tra gli ultimi provvedimenti adottati alcuna proroga di quanto previsto in materia di tutela per i lavoratori fragili. Il termine ultimo fissato per l'accesso prioritario allo smart working e per l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero rimane dunque fissato al 30 giugno 2021.
ART. 20 - VACCINI E FARMACI
“L'Italia – ha spiegato il Presidente Draghi sempre durante la conferenza stampa – complessivamente è la seconda in Europa per vaccini ma le Regioni sono molto difformi tra loro, con una forbice dei cittadini effettivamente vaccinati che va tra il 5% e il 25%. Le Regioni non solo sono difformi nei criteri ma lo sono anche nella capacità di amministrare il vaccino. Da un lato, dunque, bisogna darsi regole comuni: anzianità e fragilità sono le categorie da cui bisogna partire; secondariamente, se ci sono problemi di capacità, lo Stato è a disposizione per essere d'aiuto”. (Clicca qui per aggiornamenti sulla situazione attuale della vaccinazione anti Covid-19).
In linea con questo pensiero, con il comma 1 dell’Art. 20, il Decreto Sostegni incrementa gli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di spese sanitarie legate al Covid: +2,8 miliardi di euro per il solo 2021, di cui 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e 700 milioni per l’acquisto di farmaci per la cura di pazienti affetti da SARS-CoV-2.
Allargamento della platea di coloro che possono somministrare il vaccino: chiaro impegno richiesto alle Regioni
Il DL interviene anche con un’aggiunta alla Legge di Bilancio 2021. Nello specifico viene introdotto il comma 463-bis all’Art. 1 della Legge di Bilancio che stabilisce che ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 (ndr piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2) e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale nazionale, le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità di medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.
ARTT. 31-32 - MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’EMERGENZA COVID-19
Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 601 Art. 1 della Legge n. 296/2006, viene incrementato di 150 milioni di euro nell’anno 2021 con l’obiettivo, tra gli altri, di mettere in condizione le scuole di acquistare dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Sono inclusi tra i servizi acquistabili tramite questo finanziamento – si legge nella relazione illustrativa del DL - specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio dei quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'Art. 1 della Legge n. 440/1997, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Infine, ai sensi di quanto sancito dall’Art. 32, al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, anche il fondo previsto dal comma 62 Art. 1 della Legge n. 107/2005 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
ART. 34 - MISURE A TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Al fine di dare attuazione alle politiche d'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo, volte a finanziare specifici progetti.
“Il Fondo – ha dichiarato il Ministro Erika Stefani tramite la sua pagina Facebook – sarà dedicato a progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età”. Per ora, dunque, è necessario rimanere in attesa delle modalità di ripartizione e distribuzione del Fondo.
BUONO TAXI
Il comma 3 del medesimo articolo finanzia, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo istituito dall’articolo 200-bis del Decreto-Legge n. 34/2020, finalizzato alla concessione del cosiddetto "buono taxi" in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, oppure appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. Il buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi oppure di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
RICONOSCIMENTO DELLA LIS
Con la conversione in Legge 69/2021 è stato aggiunto l'Art. 34-ter che stabilisce che "In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)".
MANCANZE E CRITICITÀ
Per quanto si riscontrino importanti traguardi di tutela aggiunti e raggiunti per i disabili, i malati rari e le loro famiglie, restano ancora molte criticità e coperture mancanti. Pensiamo, solo per fare un esempio, a quanti lavoratori fragili possono aver perso l’impiego durante i periodi in cui l’assenza non era equiparata al ricovero ospedaliero; come potrà agire in questo senso la retroattività introdotta ora dalla norma? Non si sarebbe potuto continuare in parallelo ad ampliare le giornate di permessi per Legge 104 a disposizione, come durante i primi mesi di pandemia?
E ancora, quando riusciranno le istituzioni ad affrontare in maniera seria la gestione dello smart working e dei congedi parentali con la giusta attenzione alle famiglie, in particolare a quelle con un membro affetto da disabilità? Osservatorio Malattie Rare continuerà, come sempre, a vigilare su tutto questo e a tenervi informati.
Nessuna richiamo, infine, all'Art. 39 del Cura Italia in materia di lavoro agile, che tutela i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'Articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui alle medesime condizioni, nel diritto prioritario a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Si ricorda, in chiusura, che il Decreto Legge entrerà in vigore solo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 23 marzo 2021, e sarà poi presentato alle Camere per la conversione in Legge.
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