Con il Messaggio del 24 marzo l’INPS precisa che le domande saranno accettate solo fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione
Dopo l’annuncio, tramite Messaggio n. 1126 dell’11 marzo, della proroga al 31 marzo 2022 delle priorità allo smart working e, laddove la mansione non possa essere svolta in modalità agile, assenza equiparata a ricovero ospedaliero, l’INPS torna sui suo passi rettificando quanto contenuto nel Messaggio n. 1126 e sostituendolo con il nuovo Messaggio n. 1349 del 24 marzo.
Come abbiamo già avuto modo di illustrare, in fase di conversione in legge del DL 221/2021, l’articolo 17 è stato modificato con l’aggiunta del comma 3-bis, che prevede la proroga delle “disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022”. Il comma, tuttavia, aggiunge un’importante precisazione che, apparentemente, non era stata considerata dall’INPS in fase di redazione del Messaggio n. 1126: in merito all’assenza equiparata a ricovero, “dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 – si legge nella seconda parte del comma integrato – gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori […]. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.
ASSENZA EQUIPARATA A RICOVERO SÌ, MA SOLO FINCHÈ CI SONO I FONDI
Diretta conseguenza di questa puntualizzazione è quanto inserito all’interno del Messaggio n. 1349: “La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto”. Siamo dunque di fronte a una tutela formalmente prorogata ma per la quale non è garantita la copertura economica per tutti gli aventi diritto.
La priorità, come si legge sia nella Legge 18/2022 che nel Messaggio n. 1349, dovrà essere data a “eventi cronologicamente anteriori”, con il rischio concreto che un lavoratore fragile si assenti dal lavoro per evitare il rischio di contagio da Covid-19 per scoprire, solo a posteriori, che quell’assenza non sarà coperta dalla tutela, e dovrà quindi essere convertita in malattia ordinaria, ferie o altro tipo di permessi.
TUTELE E AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI PREVISTE FINO AL 31 MARZO 2022
Le misure a tutela dei lavoratori fragili, ricordiamo, erano state originariamente introdotte dal cosiddetto Decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), commi 2 e 2-bis, e progressivamente prorogate nel tempo, con non pochi problemi di discontinuità e interpretazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riassume, in una pagina dedicata, le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei genitori con figli fragili, operative fino al 31 marzo 2022:
- utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77;
- i lavoratori fragili (di cui all'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021). Per la lista delle condizioni patologiche che consentono l’accesso a questa priorità rimandiamo all’approfondimento dedicato Smart working, è diritto solo fino a fine mese per poche patologie. Grande confusione su esenzioni vaccinali;
- per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all'art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
- applicazione dei congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021.
Seguici sui Social