Per la commissione incaricata della visita di revisione c’è ora la possibilità di comunicare per via telematica l’assenza. Per il cittadino poi 90 giorni per giustificarsi
Nei casi di invalidità civile, come previsto dalla Legge 448/1998 e dal DL 78/2009, e come chiarito anche dal Messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio 2021, l’assenza dell’interessato alla visita di revisione porta alla sospensione cautelativa della relativa prestazione economica mensile. Non conta se l’assenza alla visita di revisione sia legata a un difetto nella comunicazione, a problemi di salute non certificati o altro, trascorsi due giorni dall’assenza alla visita viene automaticamente sospesa l’erogazione dell’assegno mensile. Operativamente, la mancata corresponsione si produce a partire dal primo mese successivo a quello della sospensione, per una durata variabile in base alla presenza o meno di idonea giustificazione.
Ora, con il Messaggio n. 4029 dell’8 novembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale (ITML)”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.
Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria del suddetto Ispettorato non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. Questo al fine di accelerare le procedure di verifica della presenza / assenza. Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
Successivamente l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprenderà l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.
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