Gli interessati da una mancata o errata comunicazione riceveranno una raccomandata con le istruzioni su come procedere per mettersi in regola
Con il Messaggio n. 3350 del 12-09-2022, l’INPS ha richiamato, per i percettori d’invalidità civile e assegno sociale, l’obbligo di dichiarare all’Istituto i propri redditi, al fine di poter verificare il rispetto dei requisiti da rispettare per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
Ricordiamo, infatti, così come richiama anche il testo del Messaggio, che le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità;
- assegno mensile di assistenza;
- pensione ai ciechi civili;
- pensione ai sordi;
- assegno sociale.
LA COMUNICAZIONE RICEVUTA DAGLI UTENTI
Da accertamenti effettuati sono state individuate 36.763 posizioni di soggetti che non hanno provveduto agli adempimenti. L’Istituto ha, quindi, inviato agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di procedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
I soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto alle disposizioni e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
COME PROCEDERE IN CASO DI RICEZIONE DELLA NOTIFICA
Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, inviata tramite raddomandata A/R, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R.
Allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI
L’interessato che riceva uno dei solleciti potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE).
Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
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