Duchenne: AIFA autorizza la fornitura di ataluren

Il farmaco sarà disponibile senza oneri economici per le famiglie

A seguito della revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del farmaco ataluren (nome commerciale Translarna) da parte della Commissione Europea su indicazione dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha adottato una Determina che autorizza la circolazione sul territorio italiano, sebbene non più commercializzate, delle confezioni del medicinale disponibili  e  contrassegnate  da alcuni  codici  identificativi (EU/1/13/902/001, EU/1/13/902/002, EU/1/13/902/003), con l’obiettivo di garantire la continuità terapeutica ai pazienti italiani affetti da distrofia muscolare di Duchenne, già sottoposti a trattamento.

Secondo quanto riportato nel comunicato dell’Agenzia Italiana, la Determina entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento che autorizza la fornitura temporanea di ataluren, firmato dal presidente dell’AIFA Robert Nisticò, prevede che la somministrazione del medicinale possa avvenire su prescrizione medica nominale e sotto la responsabilità del medico prescrittore. La fornitura potrà essere autorizzata esclusivamente per pazienti deambulanti, già in trattamento, e per un periodo massimo di sei mesi.

Secondo quanto nel comunicato stampa rilasciato dalla stessa Agenzia, la spesa per l’importazione del medicinale sarà a carico dei servizi sanitari regionali, senza oneri economici per i pazienti e le loro famiglie.

La procedura è stata resa possibile grazie al dialogo istituzionale condotto dall’Agenzia con le autorità europee, finalizzato a consentire agli Stati membri l’adozione di misure eccezionali per la gestione di casi clinici già avviati. In questo senso, il comma 6 della decisione della Commissione europea – che recepiva il parere negativo dell’EMA – di non rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, in considerazione del mancato raggiungimento della significatività statistica degli outcome primari nei 3 trials clinici randomizzati condotti sul farmaco, consentiva agli Stati membri di adottare, a livello nazionale misure eccezionali a norma dell'art. 117, comma 3, o dell'art.  5, comma 1, della Direttiva Europea 2001/83/CE   per   un   periodo transitorio.

Dopo la revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di ataluren da parte della Commissione Europea, si riaccende dunque l’attenzione istituzionale sulla vicenda, già oggetto di approfondita riflessione da parte della comunità scientifica e della comunità di pazienti, che avevano manifestato le proprie istanze attraverso specifici position paper e contributi tecnici.

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