Decreto Legge 30 dicembre 2021

Il Decreto Legge approvato ieri, 30 dicembre, rende operative alcune nuove misure da subito e altre dal 10 gennaio

Con il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 il Governo ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, in particolare relative alle limitazioni per chi non ha il cosiddetto super green pass e alle differenziazioni di quarantena tra vaccinati e non. Di seguito la nostra sintesi.

DISPOSIZIONI OPERATIVE DA SUBITO: NUOVE DURATE DELLA QUARANTENA

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2, la misura della quarantena precauzionale - prevista dal comma dell'Art 1 del Decreto Legge n. 22 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020 - non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster). Questi soggetti sono obbligati a indossare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Questa disposizione si applica anche alle persone già in quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto.

Maggiori dettagli sono demandati, dal Decreto stesso, alla Circolare n. 0060136 del Ministero della Salute, anch’essa data 30/12/2021 e operativa da oggi.

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

  • quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso per: non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (per esempio: abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.
    Al termine dei 10 giorni deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso per: soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.
    Al termine dei 5 giorni deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • NON SI APPLICA LA QUARANTENA ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
    In questi casi, come previsto da DL 229/2021, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari, i cui contatti sono sempre considerati ad altro rischio, devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

CONTATTI A BASSO RISCHIO

Sono considerati contatti a basso rischio quelli durante i quali tutti i soggetti hanno indossato sempre la mascherina (chirurgica o FFP2). In questi casi, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

L’ultimo paragrafo della Circolare è dedicato all’isolamento. I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, possono ridurre l’isolamento da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

NESSUNA SPECIFICA PER I CONTAGI TRA COABITANTI (MINORI O FRAGILI)

Se dunque da un lato la riduzione della quarantena può sicuramente essere una misura che tutela i lavoratori e le aziende, riducendo al massimo le assenze, questa misura tiene conto troppo poco – per non dire per nulla – dei contagi tra familiari coabitanti, soprattutto in caso di minori o malati.

La modalità da adottare prevede infatti che, in caso di soggetto positivo, questo provveda a isolarsi anche all’interno delle mura domestiche, senza più avere contatti con i propri familiari.
E i bambini? I soggetti disabili e fragili di qualsiasi età che hanno bisogno di assistenza?

Secondo le disposizioni attuali le normative della quarantena si applicano DALL’ULTIMO GIORNO DI CONTATTO CON IL POSITIVO. Se il contatto è continuo (convivenza, assistenza) il calcolo delle quarantene dovrà evidentemente iniziare dal primo giorno di negativizzazione del familiare. Di conseguenza solo nel caso di vaccinati con terza dose (effettuata da almeno 14 giorni), secondo l’interpretazione letterale della norma, non si applicherebbe l’isolamento. Tuttavia considerando che l’esposizione prolungata aumenta esponenzialmente le modalità di contagio sarebbe stata estremamente utile una specifica in tal senso da parte del Governo.

Per i bambini non vaccinati o non vaccinabili (per patologia e per età) rimangono valide le raccomandazioni precedenti e le istruzioni sulla gestione dell’isolamento dell’Istituto Superiore di Sanità.

DISPOSIZIONI OPERATIVE DAL 10 GENNAIO: LIMITAZIONI CON O SENZA GREEN PASS

In base a quanto previsto dall’Art. 1, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ovvero, stando a quando previsto dal Decreto Vigilia, fino al 31 marzo 2022) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ottenute tramite guarigione o vaccinazione, oltre ai minori di 12 anni e ai soggetti in possesso di certificato di non vaccinabilità, ai sensi dell’Art. 9 del Decreto Legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai soli clienti che alloggiano nella struttura;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • mezzi di trasporto interregionali;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all'aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
  • eventi e competizioni sportive.

Inoltre, per gli eventi sportivi, anche in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Aggiornamento: Con un'Ordinanza del 9 gennaio, il Ministero della Salute ha introdotto una deroga, per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 10 febbraio 2022 - che consente "l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado", in possesso di Green Pass "base", anche ottenuto tramite tampone. La stessa deroga vale per l'accesso "ai mezzi di trasporto scolastico dedicato", fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

All’interno del Decreto – all’Art. 3 – anche un importante appunto sulla necessità di uniformare e calmierare i prezzi delle mascherine FFP2, rese obbligatorie in alcuni contesti dal DL Vigilia, e un richiamo alle sanzioni previste per chi non rispetta le nuove prescrizioni, già dettagliate all’interno dell’Art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito,  con  modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

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