Niente più isolamento in caso di contatto ravvicinato. Dal 1° maggio via anche le mascherine al chiuso
Con la fine dello stato d’emergenza, sancita dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, assistiamo a un progressivo allentamento delle misure in precedenza previste per il contenimento del contagio da Covid-19.
Dal 1° aprile:
- cessa l’obbligo di Green Pass rafforzato per gli over 50 sul posto di lavoro. Fino al 1° maggio, termine in cui cesserà del tutto l’obbligo di esibizione della certificazione verde, sarà sufficiente il Green Pass base ma resteranno in vigore le sanzioni previste per chi non rispettasse il vincolo;
- cessa l’obbligo di Green Pass per ristoranti e bar all’aperto, negozi e uffici pubblici, oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, su cui però permane l’obbligo di mascherina;
- non sarà più applicata la categorizzazione delle Regioni col sistema dei colori, sulla base di tasso di contagio e occupazione degli ospedali.
Dal 1° maggio:
- cessa l’obbligo di utilizzo della mascherina al chiuso;
- cessa l’obbligo di esibizione del Green Pass anche al chiuso.
Resta invece in vigore, fino a fine anno, l’obbligo vaccinale per lavoratori e operatori del comparto sanitario.
Infine, fino al 30 giugno sarà possibile ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. A oggi, tuttavia, come abbiamo già avuto modo di affrontare, rimane ferma al 31 marzo l’agevolazione per i lavoratori fragili di richiedere accesso prioritario a una modalità di lavoro agile.
Oltre a tutto ciò, sono state riviste anche le misure di isolamento e quarantena in caso di contatto, anche stretto, con una persona contagiata. Sul punto, oltre all’Art. 4 del citato DL 24/2022, è intervenuta anche la Circolare n. 19680 del Ministero della Salute (30 marzo 2022), con oggetto proprio “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”.
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per Sars-Cov-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Seguici sui Social